Armònia è consapevole che il processo di creazione di valore a lungo termine richieda un'attenta gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance in grado di accrescere il valore di un'azienda per tutti gli stakeholder coinvolti.
Dal 2020 Armònia è firmataria dei Principles for Responsible Investements ("PRI"), i sei principi per l'investimento responsabile promossi dalle Nazioni Unite con lo scopo di contribuire a sviluppare un sistema finanziario più sostenibile attraverso l'incorporazione di fattori ESG nelle pratiche di investimento.
Nel 2020, Armònia ha inoltre predisposto e approvato una policy ESG
L'importanza dei temi ambientali, sociali e di governance è riconosciuta nell'ambito delle scelte d'investimento, non solo per il valore etico, ma anche per il significato economico
Art. 3 – Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità
Con la sottoscrizione dei PRI e la predisposizione della policy ESG, Armònia si è impegnata ad includere considerazioni ambientali, sociali e di governance durante le attività di analisi di un investimento concretizzando tale impegno sia direttamente tramite l’attività della SGR, sia indirettamente mediante le società oggetto di operazioni di investimento
Armònia esclude dall’attività di investimento le società coinvolte in attività criminose o illegali o coinvolte in gravi e sistematiche violazione dei diritti umani, in gravi danni all’ambiente o in casi di manifesta corruzione, nonché in attività o settori considerati controversi come esplicitato all’interno dei regolamenti dei fondi di volta in volta gestiti
Per ogni opportunità di investimento, attraverso due diligence ESG affidate a primari advisor specializzati, Armònia analizza i rischi e le opportunità correlate a tematiche ESG rilevanti per la singola società target e il settore di appartenenza, in considerazione dei trend attuali e futuri in ambito di sostenibilità, insieme a un’attenta e approfondita valutazione dell’etica e reputazione del relativo management aziendale.
Sulla base delle risultanze di tale due diligence, Armònia identifica i rischi ESG maggiormente rilevanti e le aree di miglioramento per la società target formulando un piano d’azione correttivo (ESG Action Plan) declinato in specifici obiettivi di perfezionamento
I rischi di sostenibilità evidenziati vengono monitorati e gestiti anche nel corso dell’holding period, attraverso l’implementazione dell’ESG Action Plan da parte della società in portafoglio e la verifica periodica della performance della stessa società in relazione al piano di adeguamento sviluppato
Art. 4 – Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b, del Regolamento 2019/2088 (SFDR) – Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di “entity” – Armonia SGR attualmente non considera gli effetti negativi delle sue decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Questo approccio viene applicato in considerazione delle dimensioni attuali dell’attività di investimento della SGR, come previsto dal Regolamento SFDR.
Armonia continuerà a rivedere il proprio approccio di tempo in tempo e qualora lo ritenga opportuno, verranno presi in considerazione gli impatti negativi delle sue decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità a livello complessivo di entity.
La valutazione dei principali effetti negativi delle scelte di investimento (c.d. “PAI” – Principal Adverse Impacts) può altresì costituire parte integrante dell’approccio alla gestione dei fondi di investimento che promuovono, fra le altre, caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento SFDR. Per la scelta degli indicatori di impatto negativo da monitorare, la SGR fa diretto riferimento alle tematiche materiali dei settori in cui operano di volta in volta le società nel portafoglio dei fondi classificati secondo la definizione dell’articolo 8 SFDR. La SGR pertanto può considerare e gestire i PAI in accordo con il principio della rilevanza e materialità a livello di singolo prodotto, secondo la previsione dell’articolo 7 del Regolamento SFDR.